IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  in  esito all'udienza del 19
settembre 2000 nel procedimento n. 876/2000 E.

                              F a t t o

    Con  decreto pronunciato a sensi dell'art. 13 decreto legislativo
n. 286/1998,  il  prefetto  di  Milano  disponeva  l'espulsione,  con
accompagnamento   alla   frontiera,  nei  confronti  dello  straniero
Markovic Esma, nato a Pancevo (Ju) il 20 aprile 1979.
    Tale   decreto   prefettizio   veniva   notificato  alla  persona
interessata in data 24 novembre 2000.
    Con  decreto  del  questore  di  Milano,  poi, veniva disposto il
"trattenimento"  di tale persona nel centro di via Corelli in Milano,
poiche'  il  questore  (barrando  la casella apposita) aveva ritenuto
sussistente  il  presupposto  relativo alla mancanza di vettore, alla
necessita'  di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per
l'espatrio.  Questo  secondo  decreto  veniva  notificato  in data 17
dicembre 2000, ore 17.
    Gli   atti   relativi   alla   notifica   dei   sopra  menzionati
provvedimenti  amministrativi  venivano  infine  depositati presso la
cancelleria del tribunale in data 18 dicembre 2000 alle ore 14,10.
    A  questo  giudice,  a  norma  dell'art. 14 d.lgs. citato, e' ora
demandato  di  convalidare  il provvedimento di "trattenimento". Cio'
dovrebbe avvenire in esito a un'udienza camerale, trattata secondo il
rito  disciplinato  dagli  artt.  737  e  ss.  c.p.c.  (espressamente
richiamati dall'art. d.lgs. n. 286/1998).
    Ritenuto   che   la   misura   del  trattenimento  dell'immigrato
irregolare presso il centro di raccolta (di cui all'art. 14 d.lgs. 25
luglio  1998  n. 286, gia' art. 12 legge 6 marzo 1998 n. 40) consista
in   una  restrizione  della  liberta'  personale,  la  cui  concreta
afflittivita'  non  differisce,  sostanzialmente,  dalla detenzione o
dalla custodia in carcere e pare, anzi, maggiore rispetto a quella di
altre  misure  cautelari  processualpenalistiche,  quale, per es., la
misura degli arresti domiciliari;
    Considerato  che,  per l'art. 13 della Costituzione, "La liberta'
personale   e'  inviolabile"  e  "Non  e'  ammessa  forma  alcuna  di
detenzione,  di  ispezione  o  perquisizione personale, ne' qualsiasi
altra  restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato
dell'autorita'  giudiziaria  e  nei  soli  casi e modi previsti dalla
legge";
    Ritenuto   che   tale   norma   fondamentale  (e  caratterizzante
l'ordinamento  giuridico  italiano in senso effettivamente liberale e
"garantista")  debba  applicarsi nei riguardi di ogni essere umano, e
quindi  - come gia' affermato dalla Corte costituzionale - anche allo
straniero, la cui liberta' personale, percio', costituisce oggetto di
un diritto inviolabile, al pari di quello del cittadino;
    Osservato  che l'art. 14 del testo unico n. 286/1998 non consente
al  giudice,  chiamato  a  convalidare (ai sensi del comma 4 del cit.
art. 14)  il provvedimento di trattenimento disposto dal questore, di
determinare  "il  tempo  strettamente necessario" al compimento delle
attivita'  indicate  dal  primo  comma del medesimo art. 14 (soccorso
dello  straniero,  accertamenti  sulla  sua identita' o nazionalita',
acquisizione  di  documenti  per il viaggio) ovvero al reperimento di
vettore  disponibile,  ma  affida invece all'autorita' amministrativa
(comma  5)  la  scelta  del  momento  in  cui e' "possibile" eseguire
l'espulsione  e quindi assegna al questore la concreta determinazione
della durata del trattenimento;
    Ritenuto   non   manifestamente  infondato  il  dubbio  che  tale
disciplina  contrasti  con  il  citato  art. 13,  secondo comma della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che la durata del
trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita'
giudiziaria;
    Ritenuto  che  (anche  per  la mancanza di una norma che consenta
all'interessato,  che  si ritenga non piu' giustamente trattenuto, di
chiedere all'a.g. la verifica del superamento del "tempo strettamente
necessario"  di  cui al primo comma dell'art. 14 testo unico) neppure
la  previsione  di  un  termine massimo di efficacia della convalida,
fissato   dal   cit.   comma  5  in  venti  giorni  di  trattenimento
(prorogabili di altri dieci), valga a escludere il predetto dubbio di
costituzionalita',  poiche'  anche un solo giorno di privazione della
liberta'  personale  deve  (per  l'art. 13 della Costituzione secondo
comma)  fondarsi su motivato provvedimento dell'autorita' giudiziaria
(e  il  limite di cui sopra appare invero non esiguo, se si considera
che e' superiore non solo - di 4/6 volte - al limite minimo stabilito
dall'art. 25  del  codice penale per la pena dell'arresto, ma anche a
quello stabilito dall'art 23 per la reclusione);
    Ritenuto  inoltre, come gia' osservato da altro giudice di questo
tribunale,  che  "l'art. 14,  comma 3, del medesimo testo unico e del
pari  l'art. 20  del  regolamento  (D.P.R.  n. 394/1999)  omettono di
imporre che il questore (contestualmente alla trasmissione degli atti
alla  cancelleria  del  giudice  della  convalida)  provveda  anche a
informare dell'avvenuto inizio del "trattenimento" (ossia dell'inizio
della    detenzione   amministrativa)   il   difensore   di   fiducia
eventualmente nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile
dagli elenchi appositi" (ord. trib. Milano, 9 novembre 2000);
    Ritenuto  non  manifestamente infondato il dubbio che tale omessa
previsione  costituisca  violazione  dell'art. 24 della Costituzione,
che  garantisce  l'effettivita'  e  l'inviolabilita'  del  diritto di
difesa,  poiche'  la  non  tempestivita' dell'avviso al difensore del
trattenuto  menoma le possibilita' di questo di approntare una idonea
difesa;
    Ritenuta  la  rilevanza  delle  questioni sopra svolte, poiche' i
dubbi di costituzionalita' investono norme di cui questo giudice deve
fare applicazione nel presente procedimento;
    Ritenuto  infatti che, nella fattispecie, questo giudice dovrebbe
pronunciare   convalida   del  provvedimento  del  questore,  essendo
risultato che:
        la trattenuta non e' in possesso di documento che ne consenta
l'immediato reimpatrio;
        i  termini  di legge per la presentazione all'A.G. sono stati
rispettati;         la traduzione in lingua inglese del provvedimento
di  espulsione  e  di  quello di trattenimento e' legittimo (art. 13,
comma 7, testo unico n. 286/1998);
    Ritenuto  che  alla  convalida  del  trattenimento  disposto  dal
questore   conseguirebbe   l'automatica  rimessione  a  questo  della
determinazione   della   concreta   durata  del  trattenimento  dello
straniero, e la violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, per
la  tardivita'  dell'avviso  al  difensore;  ritenuto che il presente
procedimento  deve  essere  sospeso  ai  sensi  dell'art. 23, secondo
comma, legge n. 87/1953;
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 13,  24,  134  della  Costituzione  e  23 legge
n. 87/1953;
    Solleva   d'ufficio   le   seguenti   questioni  di  legittimita'
costituzionale:
        dell'art. 14  del  decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286,
commi 1, 4 e 5, per la non manifesta infondatezza del dubbio che esso
contrasti  con  l'art. 13,  secondo  comma, della Costituzione, nella
parte  in  cui  non  prevede  che  la  durata  del  trattenimento sia
stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria;
        degli artt. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286,
comma  3,  e  20  del regolamento adottato con d.P.R. 31 agosto 1999,
n. 394,  per  la  non  manifesta  infondatezza  del  dubbio  che essi
contrastino  con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non
prevedono  l'obbligo  del  questore  di  dare avviso al difensore, di
fiducia   o   di   ufficio,   fin   dall'adozione  del  provvedimento
amministrativo  di  trattenimento  o,  quantomeno,  dal momento della
comunicazione al giudice dell'inizio della misura;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale;
    Sospende il procedimento;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia  comunicata  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
        Milano, addi' 19 dicembre 2000.
                        Il giudice: Borrelli
01C0236